BENEFICI FISCALI

Dic 6th, 2013

Fondazione Il Circolo della Bontà è una ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.
Il privato o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente se dedurre o detrarre l’importo delle donazioni fatte alla Fondazione Il Circolo della Bontà.

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Per le persone fisiche:

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le imprese:

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

LEGGE 96/2012, DPR 917/1986

Per le persone fisiche:

  1. 1. In base alla normativa vigente, (L.96/2012, DPR 917/1986) si può scegliere di detrarre dall’imposta lorda il 24% dell’importo donato nel 2013, e il 26% a partire dal 2014, fino ad un massimo di 2.065,83 euro.
    2. In base alla normativa D.P.R. 917/86 si può scegliere di dedurre dal proprio reddito le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
    3. In base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Per le imprese:

  1. 1. In base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 2.065,83 euro o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato.
    2. In base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.